Il piano di emergenza aziendale tenendo in considerazione del numero dei lavoratori occupati, la tipologia di attività svolta e i relativi fattori di rischio specifici ed ambientali dovrà prevedere fra l'altro quali presidi di primo soccorso adottare.
Il D.M. 388 del 15 luglio 2003, riporta le indicazioni sul contenuto minimo delle cassette di pronto soccorso e sul pacchetto di medicazione che le aziende devono garantire, così di seguito suddivise:
Per le aziende con più di 3 lavoratori il datore di lavoro deve garantire la presenza della cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita e facilmente accessibile. Inoltre deve essere presente e ben visibile una segnaletica appropriata che ne indichi la collocazione. L’addetto al primo soccorso in azienda ha il compito di controllare la completezza e il corretto stato d’uso di tutti i presidi contenuti nella cassetta.
Per le aziende con meno di 3 lavoratori il datore di lavoro deve garantire il pacchetto di medicazione contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, anch’esso tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e raggiungibile facilmente in caso di emergenza. I presidi che contiene vanno costantemente controllati, sia per ciò che riguarda lo stato di usura che per la completezza, a tale proposito ricordiamo che tali presidi se non utilizzati hanno una validità variabile fra i 3 ed i 5 anni a seconda della tipologia del prodotto.
Per quanto riguarda gli automezzi aziendali il datore di lavoro è tenuto a dotarli del pacchetto di medicazione con le dotazioni indicate nell’allegato 2 e di un mezzo di comunicazione idoneo per contattare l’azienda al fine di attivare rapidamente il Servizio Sanitario Nazionale in caso di emergenza.
Allegato 1 – Contenuto minimo della cassette di pronto soccorso aziendale:
Allegato 2 – Contenuto minimo del pacchetto di medicazione:
Una volta stabilito il contenuto minimo obbligatorio che l’azienda deve mettere a disposizione dei propri lavoratori, esistono delle integrazioni consigliate per determinati settori merceologici e particolari attività lavorative (agricoltura, industria, ristorazione ecc.). In merito a questo la normativa non dà indicazioni specifiche, ma dovrà essere il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, dove previsto,
ad adeguare le dotazioni sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda o unità produttiva.
Le disposizioni di legge prescrivono, infatti, il minimo di materiale occorrente, ma non escludono aggiunte e integrazioni particolari che permettono di affrontare con maggiore serenità alcuni piccoli incidenti e sintomi minori come pomate antiustone , dispositivi lavaocchi etc...